PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale del comune di Lucera sono di preminente interesse nazionale e per il loro perseguimento si applicano le disposizioni della presente legge.
      2. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano attraverso i seguenti interventi:

          a) ristrutturazione degli immobili di proprietà comunale;

          b) conservazione e restauro di beni culturali, di proprietà dello Stato o di privati, dati in pubblica gestione, legati alla storia della città, ovunque conservati e loro valorizzazione a fini turistico-culturali;

          c) rifacimento e restauro di piazze, strade e vicoli interni al centro storico;

          d) ristrutturazione e ammodernamento della biblioteca comunale;

          e) ristrutturazione e recupero del castello di Federico II di Svevia;

          f) dotazione di attrezzature connesse all'ampliamento e alla valorizzazione dei musei cittadini;

          g) realizzazione di studi, ricerche, attività didattiche e di promozione culturale;

          h) conservazione e valorizzazione delle testimonianze archeologiche.

Art. 2.

      1. Gli interventi di cui all'articolo 1, qualora non diversamente indicato, si riferiscono all'intero territorio del comune di Lucera.

Art. 3

      1. I soggetti che concorrono all'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 sono il comune di Lucera, la regione Puglia e gli enti pubblici e privati, interessati o indicati dal comune medesimo.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 stipulano un'intesa che individua le azioni, gli interventi e le opere necessarie al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e fissa le modalità di partecipazione degli enti citati al perseguimento delle finalità stesse.
      3. L'intesa è definita sulla base delle disponibilità finanziarie di cui alla presente legge, nonché delle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni dello Stato, della regione Puglia e di altri enti pubblici e privati. L'intesa definisce, altresì, le modalità di coordinamento degli interventi.
      4. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, tramite le sovrintendenze competenti per materia e per territorio.

Art. 4.

      1. Alle esigenze finanziarie connesse agli interventi di cui all'articolo 1 si provvede mediante un contributo statale straordinario complessivo di 24 milioni di euro da erogare ai soggetti di cui all'articolo 3 in ragione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.